Lo Statuto
LO STATUTO (Scarica)
NATURA GIURIDICA SEDE E DENOMINAZIONE
Art.1  I Comuni di Austis, Desulo, Fonni, Gavoi, Lodine, Mamoiada,Ollolai, Olzai, Orgosolo, Ovodda, Teti, Tiana e Tonara, tutti appartenenti alla Provincia di Nuoro si uniscono al Consorzio a norma delle disposizioni previste dal Tit. IV° del T.U. 3 marzo 1934 e successive modificazioni, nonchĂŠ della legge 27 Dic. 1953 n° , 959 riguardante lÂeconomia montana ed i Bacini Imbriferi.
Del Consorzio fanno parte inoltre gli altri Comuni del Bacino Imbrifero, che pur non essendo elencati nel presente articolo, devono partecipare obbligatoriamente, ai sensi del comma II dellÂArt. 1 dellÂanzidetta legge 27 Dicembre n° 959 e del Decreto ministeriale del 14 Dicembre 1954, potranno far parte del Consorzio i nuovi comuni che eventualmente venissero costituiti nellÂ’ambito del Bacino stesso.
Il Consorzio ha la seguente denominazione : <<Consorzio dei Comuni della Provincia di Nuoro, compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Taloro>>.
Sede del Consorzio è Gavoi.
TITOLO I°
SCOPO E DURATA
Art.2  Il Consorzio ha lo scopo di provvedere allÂamministrazione del fondo comune, favorendo con questo il progresso economico e sociale della popolazione abitante nei comuni consorziati e lÂesecuzione di opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato, impiegandoo i sovracanoni che gli sono stati attribuiti in base alla legge 27 Dicembre 1953 n° 959 e del Decreto Ministeriale del 14 Dicembre 1954, inoltre gli altri fondi comunitari, statali e regionali provenienti dalla partecipazione ad iniziative di carattere europeo, statale e regionale. Il Consorzio ha lo scopo di provvedere allÂamministrazione del fondo comune previsto dall art. 1, comma 14 della legge 27 Dicembre 1953 n° 959, impegnandolo per il progresso economico e sociale delle popolazioni residenti nel perimetro dei Comuni consorziati.
In particolare provvede:
- ad attuare e coordinare tutte le iniziative atte ad incrementare, sviluppare e sostenere lÂeconomia agricola dei Comuni compresi nel Bacino Imbrifero, creando maggior reddito o migliori condizioni di vita per la popolazione rurale;
- A favorire il sorgere e l’Âampliarsi di attivitĂ di carattere industriale ed artigiano;
- A curare attraverso appositi corsi o scuole, la qualificazione e la specializzazione della mano dÂopera locale, in modo da facilitarne lÂoccupazione ed aumentarne il reddito;
- A coordinare ed aumentare gli sforzi delle Amministrazioni Provinciali Comunali e consorziali, per una migliore manutenzione della rete stradale facente capo ai suddetti Enti;
- a sostenere le iniziative di carattere turistico, culturale, sportivo sociale e di volontariato, finalizzate allo sviluppo delle ComunitĂ ed allo sfruttamento delle risorse del territorio;
- A potenziare e coordnare le attivitĂ sociali ed assistenziali a favore delle categorie piĂš bisognose;
- A realizzare le opere di pubblica utilitĂ sia direttamente che in concorso con i comuni;
- A promuovere tutte quelle iniziative mirate a salvaguardare la cultura, la lingua sarda e le tradizioni popolari in generale;
- A fornire, con la propria biblioteca, un servizio di supporto alle biblioteche presenti nei comuni consorziati;
Il consorzio potrà provvedere alla richiesta di erogazione della fornitura diretta di energia elettrica ai sensi e secondo le modalità previste dall’Art. 3 della legge 27 Dicembre 1953 n° 959.
Spetta al Consorzio la rappresentanza e la difesa degli interessi di tutti i Comuni che ne fanno parte per tutte le pratiche da trattare in sede amministrativa o giudiziaria originate da nuovi e vecchi impianti idroelettrici.
Su richiesta degli interessati si provvederĂ anche alla difesa dei legittimi interessi dei Comuni o dei gruppi di privati in tutte le vertenze originate da vecchi o nuovi impianti idroelettrici.
Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato e potrà sciogliersi, oltre che nei casi previsti dalla legge, per il conseguimento del fine, per sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, ovvero per la deliberazione dei tre quinti degli Enti che vi partecipano o comunque, si sciogliera automaticamente nel caso di annullamento del D.M. costitutivo del Bacino Imbrifero Montano.
TITOLO II°
CAPO I°
ORGANI DEL CONSORZIO
Art. 3 Â Sono organi del consorzio:
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- LÂ’Assemblea.
Il Presidente ed il Consiglio Direttivo, rimangono in carica cinque anni.
Tutti i membri sono rieleggibili.
CAPO II°
ASSEMBLEA
Art. 4  L’Assemblea è costituita dai rappresentanti dei Comuni.
Ogni Comune ha un rappresentante effettivo in seno allÂ’Assemblea, nella persona del Sindaco o un suo delegato, che dura in carica un quinquennio.
In caso di dimissioni, rimozione, decadenza o sospensione del Sindaco di un comune consorziato e si proceda allo scioglimento della Giunta Municipale e, conseguentemente, del Consiglio Comunale il rappresentante, in seno allÂ’Assemblea del BIM, rimane in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio Comunale e del nuovo sindaco.
Ogni consigliere in sede di programmazione di opere dovrĂ esprimere le segnalazioni ed i deliberati che gli perverranno dall’ÂAmministrazione del suo Comune.
Nelle votazioni e nelle elezioni ogni rappresentante ha diritto ad un solo voto.
segretario dell’Assemblea è il segretario del Consorzio, coadiuvato, se del caso, dai segretari dei comuni consorziati.
Art. 5– Spetta all’Âassemblea:
- lÂelezione del Presidente e del vice-Presidente, a maggioranza assoluta dei voti con votazioni separate.
- LÂelezione del Consiglio Direttivo;
- L’Âapprovazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e del piano annuale delle opere pubbliche e delle modalitĂ di esecuzione delle medesime.
- Deliberare sullÂutilizzazione dei mezzi a disposizione del consorzio ed in particolare:
A. Sulla formazione di un piano generale sulle OO.PP. e di realizzazione degli investimenti, in modo da attuare il soddisfacimento delle esigenze anche dei singoli Comuni o zone, tenendo in particolar conto:
- Delle zone dalle quali sono derivati danni dallÂesecuzione di impianti di derivazione idroelettrica;
- Delle zone in cui si manifestano particolari bisogni per lo sviluppo economico e sociale della popolazione;
B. Sulla eventuale formulazione di un piano di distribuzione di energia elettrica, qualora ricorra il caso previsto dall’Art. 3 della legge 27 Dicembre 1953 n° 959;
- la delega del potere al Consiglio Direttivo;
- le deliberazioni di costituzione ed eventuale modificazione del patrimonio consorziale;
- lÂ’approvazione del Reg.to interno dellÂ’assemblea;
- lÂ’autorizzazione a sostenere in giudizio lite attiva o passiva nellÂinteresse del Consorzio;
- la decisione su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo, ritiene di sottopporre all’Âassemblea.
- la nomina dei revisori dei conti allÂinterno dellÂ’Assemblea;
- la programmazione dell’ÂattivitĂ dellÂEnte;
Art. 6– Le proposte di deliberazione, tranne quelle relative al Bilancio preventivo ed al conto consuntivo, possono essere fatte dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da almeno un quarto dei rappresentanti dei comuni consorziati.
Art. 7– L’ÂAssemblea ordinaria si riunisce due volte all’Âanno e cioè in primavera ed autunno;
lÂ’Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente e/o il Cons. Direttivo lo ritengano necessario o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, i quali debbono presentare la domanda scritta contenente lÂindicazione dellÂoggetto o degli oggetti sui quali lÂ’Assemblea è chiamata a discutere o deliberare.
L’Âavviso di convocazione viene redatto dal Presidente e deve contenere lÂindicazione del luogo, del giorno e dellÂora, nonchĂŠ lÂelenco degli oggetti posti allÂordine del giorno.
Delle discussioni e delle deliberazioni saĂ redatto verbale che dovrĂ essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
Detto verbale è pubblicato all’albo pretorio del Consorzio.
Art. 8– NellÂ’Assemblea ordinaria di primavera vengono esaminati ed approvati i conti consuntivi dellÂ’anno precedente.
NellÂ’assemblea ordinaria autunnale si esamina e si approva il Bilancio preventivo, il programma dei lavori e degli investimenti e si procede allÂeventuale elezione degli organi sociali.
CAPO II°
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 9– Il Consiglio Direttivo consisterĂ di cinque membri, piĂš il Presidente e Vice-Presidente;
Se durante il quinquennio si rende libero uno dei seggi in seno al Consiglio direttivo, lÂ’Assemblea provvederĂ alla nuova nomina in sostituzione di quello vacante;
Art. 10– Il Consiglio Direttivo è lÂorgano esecutivo del Consorzio e, in particolare, delibera sulle seguenti materie:
a) Formazione del Bilancio preventivo e compilazione del conto consuntivo;
b) Elaborazione dei provvedimenti da sottopporre all’ÂAssemblea;
c) LÂ’assunzione e il licenziamento del personale dipendente;
d) Delibera anche su oggetti di competenza dellÂ’assemblea in caso di urgenza, con lÂobbligo di sottoppore le delibere all’Âapprovazione da parte dellÂ’assemblea, nella prossima riunione della stessa;
e) L’Âapprovazione dei progetti tecnici;
f) La concessione dei contributi ai sensi dellÂ’Art. 2 comma 5 del presente statuto;
g) La nomina del segretario;
h) L’Âapprovazione dei regolamenti in materia di personale e dei servizi consorziali;
Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi compiti ad uno o piÚ dei suoi membri fissandone i limiti.
Per la validitĂ delle delibere occorre la presenza della metĂ piĂš uno dei consiglieri.
CAPO III°
IL PRESIDENTE
Art. 11– Il Presidente viene eletto dall’Âassemblea tra i membri della stessa e rimane in carica cinque anni anche nel caso si verifichino le condizioni di cui allÂ’Art. 4, comma 4 del presente statuto;
Art. 12– Funzioni del Presidente:
1) La convocazione del Consiglio Direttivo e dellÂ’Assemblea;
2) Presidenza delle adunanze del Consiglio Direttivo e dell’ÂAssemblea;
3) La firma dei documenti e la rappresentanza legale del Consorzio verso i terzi ed in giudizio;
4) L’Âadozione di tutti i provvedimenti necessari ed urgenti per il funzionamento dei servizi consorziali, compresa la facoltĂ di sospendere cautelarmene dal servizio il personale;
5) La sorveglianza dellÂesecuzione delle delibere dell’ÂAssemblea e del Consiglio direttivo;
6) Sovrintende al buon andamento degli Uffici e dei lavori;
7) Nomina i Responsabili dei Servizi, acquisito il parere del Consiglio direttivo;
Il vice-Presidente, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
CAPO IV°
REVISORI DEI CONTI
Art. 13– I revisori dei conti sono nominati in numero di tre dall’ÂAssemblea;
Durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
EÂ loro attribuzione lÂesame dei conti consuntivi, sui quali debbono presentare relazione scritta allÂ’assemblea;
CAPO V°
TESORERIA
Art. 14– Il servizio di tesoreria verrĂ affidato ad un Istituto Bancario sotto lÂosservanza della legge e dei regolamenti in materia.
TITOLO III°
NORME GENERALI
CAPO I°
AMMINISTRAZIONE DEI SERVIZI CONSORZIALI
Art. 15– Con regolamento interno saranno dettate le disposizioni riguardanti la gestione e i servizi di amministrazione.
Art. 16– Il Consorzio potrĂ promuovere la costituzione e partecipare ad uffici interconsorziali per assicurare unitĂ di difesa degli interessi dei Comuni associati e unitĂ organica e razionale di funzionamento del Consorzio, nonchĂŠ la realizzazione di un coordinamento dei BIM della Sardegna.
TITOLO IV°
NORME FINALI
Art. 17– per lÂipotesi che il Consorzio vega meno per lÂ’annullamento del Decreto Ministeriale, che delimita il bacino imbrifero del talora, i comuni consorziati rinunciano ad avvalersi degli effetti economici della sentenza ed, in particolare a richiedere ai comuni non aventi diritto, quanto questi avessero giĂ partecipato per effetto della loro inserzione nel consorzio.
I piani in corso di esecuzione saranno comunque perfezionati alla maniera che fosse stata deliberata.
Art. 18– per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le norme contenute nel T.U. legge comunale e le altre disposizioni in materia.
Ultimo aggiornamento
24 Giugno 2019, 12:46